Art. 3
In vigore dal 24 dic 1995
1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a norma del regolamento dell'ente, la commissione, come previsto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 e dalle corrispondenti norme sull'ordinamento degli enti locali delle regioni a statuto speciale, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. L'onere per le predette collaborazioni è a carico degli enti territoriali interessati.
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