Art. 6

In vigore dal 15 mag 1994
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 marzo 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 36
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-03-17;287#art-6

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