Art. 6
In vigore dal 15 mag 1994
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 marzo 1994
Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 36
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-03-17;287#art-6