Art. 2
In vigore dal 15 mag 1994
1. È ammessa solamente la produzione di vaccini stabulogeni e autovaccini inattivati, ad una o più valenze di origine batterica o virale, e associati.
2. L'inattivazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini deve essere effettuata con sostanze chimiche consentite e/o con mezzi fisici.
3. È ammesso l'uso di adiuvanti specifici allo scopo di rafforzare i poteri immunizzanti dei vaccini.
4. La fabbricazione dei vaccini stabulogeni e degli autovaccini inattivati deve essere effettuata in conformità ai procedimenti generali fissati dalla Farmacopea europea e/o italiana e nel rispetto della normativa sulle buone pratiche di laboratorio.
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