Art. 5

In vigore dal 15 mag 1994
Le autorizzazioni alla produzione in atto, già concesse in base alla normativa previgente, sono prorogate fino alla concessione della nuova autorizzazione, purchè venga presentata specifica domanda al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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