Art. 1

In vigore dal 15 mag 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, in particolare l'; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, contenente norme in materia di "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241"; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare l', comma 4; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il presente regolamento disciplina la fabbricazione, l'impiego ed il controllo dei medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) vaccini stabulogeni, medicinali veterinari ad azione immunizzante preparati per microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da soggetti colpiti dalla forma infettiva dominante in quel determinato allevamento ed impiegati per trattare tale allevamento ed allevamenti dello stesso territorio, qualora il veterinario lo ritenga opportuno per documentati motivi epidemiologici; b) autovaccini, i medicinali veterinari ad azione immunizzante preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da reperti morbosi dell'animale da trattare. 3. I vaccini stabulogeni e gli autovaccini possono essere impiegati esclusivamente per motivi contingenti, limitatamente a particolari situazioni patologiche ed epidemiologiche accertate e di conduzione dei singoli allevamenti o animali; devono essere preparati su specifica richiesta del veterinario curante qualora questi ritenga necessario, dopo diagnosi clinica e di laboratorio, l'uso di vaccini monovalenti o polivalenti o associati, più idonei alle situazioni patologiche accertate, quali: a) vaccini preparati con le associazioni microbiche tipiche del focolaio o della forma morbosa diagnosticata in quell'allevamento o in quell'animale; b) vaccini preparati con un particolare adiuvante che non interferisce con la destinazione dell'allevamento o dell'animale da trattare.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-03-17;287#art-1

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