Capo IV

Art. 26

Metodi di misura

In vigore dal 8 giu 1994
1. Ove non altrimenti specificato le prove sono effettuate ad una temperatura compresa fra 15 e 35 °C e con una umidità relativa compresa fra 25% e 75%. 2. Le misure debbono essere iniziate non prima di 15 minuti dall'accensione dell'apparato. 3. Ove non diversamente specificato i metodi di misura sono quelli previsti dall'International Electrotechnical Commission (IEC).
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