Capo IV
Art. 29
Prevenzione ed eliminazione disturbi
In vigore dal 8 giu 1994
1. Le specifiche tecniche, di cui al presente regolamento, sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni provocati dagli apparati di cui all'art. 1.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-09;311#art-29