Capo IV

Art. 28

Certificazioni di Stati membri della CE

In vigore dal 8 giu 1994
1. Vengono accettati certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche se le esigenze essenziali della rete di radiodiffusione italiana sono soddisfatte dalle apparecchiature oggetto della domanda di omologazione. 2. Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario per le specificazioni comuni di conformità.
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