Capo IV

Art. 30

Procedura per l'omologazione

In vigore dal 8 giu 1994
1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una su carta da bollo di valore corrente con firma autenticata nei modi di legge, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, viale Europa 175, 00144 Roma e per conoscenza all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda e la relativa copia devono essere recapitate alla Direzione centrale servizi radioelettrici in un unico plico. 2. Nella suddetta domanda devono essere indicati: a) generalità complete del richiedente; b) ditta costruttrice, tipo, marca e modello dell'apparato da omologare. 3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente: a) elenco delle specifiche tecniche; b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato; c) schemi a blocco e schemi elettrici completi con indicazione o elenco di tutti i componenti; d) illustrazioni e/o fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare chiaramente l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti. 4. La documentazione, di cui al comma 3 punto b), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese. 5. La Direzione centrale servizi radioelettrici, in seguito denominata DCSR, accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica. 6. Le verifiche tecniche vengono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'lSPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in ltalia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese. L'ISPT non è responsabile degli eventuali danni arrecati all'apparato. 7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISPT comunica alla DCSR l'esito delle verifiche stesse. 8. La DCSR provvede a comunicare l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione. 9. Il richiedente, che deve comunque presentare la domanda di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può richiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui: a) vengono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate; b) viene cambiata la designazione del modello di un apparato, che abbia già ottenuto l'omologazione; c) viene presentato un certificato di cui all'. La DCSR, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente. 10. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.
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