Capo IV
Art. 26
26 / 31Metodi di misura
In vigore dal 8 giu 1994
1. Ove non altrimenti specificato le prove sono effettuate ad una temperatura compresa fra 15 e 35 °C e con una umidità relativa compresa fra 25% e 75%.
2. Le misure debbono essere iniziate non prima di 15 minuti dall'accensione dell'apparato.
3. Ove non diversamente specificato i metodi di misura sono quelli previsti dall'International Electrotechnical Commission (IEC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-09;311#art-26