Art. 7
Disciplina delle distinzioni
In vigore dal 21 giu 1994
1. Le distinzioni di cui all' del presente regolamento, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC e IGT, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola.
2. Le distinzioni stesse non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica, sul nome del vitigno e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini.
3. L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantità e con le modalità idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell', comma 2, lettera c), e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 marzo 1994
Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
DIANA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 147
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-03-08;335#art-7