Art. 5

Prelievo ed anonimizzazione dei campioni

In vigore dal 21 giu 1994
1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalità sono previste nel regolamento del concorso stesso, è effettuato da un pubblico ufficiale o da esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore. Solo per i vini stranieri partecipanti a concorsi enologici internazionali organizzati in Italia è consentito l'invio diretto dei campioni da parte delle rispettive aziende. 2. Per ciascun vino partecipante al concorso è redatto apposito verbale di prelievo, contenente: a) le generalità del prelevatore e l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato; b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonché gli elementi caratteristici del campione; c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino, proveniente da un unico recipiente originario, dalla quale è stato prelevato il campione. Nel caso di vino imbottigliato, la consistenza quantitativa della partita di vino è individuata anche attraverso l'indicazione del numero delle bottiglie utilizzate. Nell'eventualità che il vino sia detenuto in contenitori di capacità superiore a due litri, la consistenza quantitativa e qualitativa della partita deve essere garantita attraverso l'identificazione dei singoli recipienti. 3. Il verbale di prelievo dei campioni è redatto in tre copie, delle quali una è rilasciata all'azienda produttrice, una è trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni ed una è trattenuta dal prelevatore. 4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni. 5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresì di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.
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