Art. 6

Commissioni di degustazione

In vigore dal 21 giu 1994
1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale della produzione agricola, può autorizzare la composizione di commissioni con tre componenti. 2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti: a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico collegato all'esercizio di attività continuativa di almeno tre anni nel settore vitivinicolo; b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129; c) titoli equipollenti conseguiti nella Comunità economica europea o all'estero. 3. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi è nominato tra i tecnici degustatori. 4. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, più di quindici campioni e non possono effettuare più di due sedute al giorno. 5. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale "Union internationale des oenologues". Non è consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato è inferiore agli 80/100. 6. Le valutazioni di cui al comma 5 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari. 7. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 6, siano espresse individualmente, il risultato è calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa. 8. In ogni caso, il computo dei risultati è effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza. 9. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di più commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale è comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa. 10. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede è stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-03-08;335#art-6

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