Art. 1
Utilizzo delle distinzioni
In vigore dal 21 giu 1994
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni regolamentari per la disciplina dei concorsi enologici cui possono partecipare i vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., nonché per la disciplina del riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Utilizzo delle distinzioni
1. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui all'art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione di aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.
2. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-03-08;335#art-1