Art. 3

Regolamento del concorso enologico

In vigore dal 21 giu 1994
1. Il regolamento del concorso enologico, predisposto dallo stesso organismo che richiede l'autorizzazione all'organizzazione del concorso ed al rilascio delle relative distinzioni, è trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell', comma 3, e deve stabilire: a) le finalità del concorso; b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite; c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacità non superiore a due litri. Soltanto per concorsi a carattere locale è consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacità superiore, purchè ne sia garantita la consistenza quantitativa e qualitativa dell'intera partita, attraverso idonee metodologie di controllo disposte dall'organismo organizzatore del concorso; d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti; e) le modalità di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni; f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento; g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione; h) il tipo di distinzione da attribuire; i) le modalità di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso. 2. Il regolamento del concorso garantisce parità di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e può prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione. 3. Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.
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