Art. 6

Coordinamento

In vigore dal 7 apr 1994
1. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di sanità pubblica veterinaria, anche mediante l'utilizzo ed il coordinamento dei centri di referenza indicati nelle specifiche materie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e all', comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il Ministro della sanità convoca riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, con i direttori generali degli istituti stessi, il direttore dell'Istituto superiore di sanità o persona dallo stesso delegata e con i responsabili dei servizi veterinari del Ministero della sanità e delle regioni. 2. Le direttive ministeriali di coordinamento sono trasmesse alle regioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 febbraio 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14
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