Art. 1
Modalità organizzative e di funzionamento
In vigore dal 7 apr 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l', comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 febbraio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Modalità organizzative e di funzionamento
1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall', comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e nel rispetto delle competenze statali di cui all', comma 2, dello stesso decreto, disciplinano le modalità organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali affinché dagli stessi sia garantito l'espletamento di compiti di cui al presente regolamento.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-16;190#art-1