Art. 4

Produzioni

In vigore dal 7 apr 1994
1. Nell'ambito di quanto previsto all' della legge 23 giugno 1970, n. 503, e all' della legge 23 dicembre 1975, n. 745, e all', commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, gli istituti zooprofilattici sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, all'immissione in commercio e, comunque, alla distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. 2. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e/o distribuzione di medicinali e altri prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi. 3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma precedente, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un direttore responsabile. 4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e province autonome competenti, possono associarsi per costituire un'azienda speciale per la produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali, sostanze e prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e, comunque, in ogni altra attività connessa alla sanità pubblica veterinaria.
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