Art. 2

Prestazioni

In vigore dal 7 apr 1994
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali nell'assolvimento dei compiti di loro pertinenza garantiscono ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-16;190#art-2

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