Art. 5

R i c e r c a

In vigore dal 7 apr 1994
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini della ricerca di base e finalizzata prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla base degli obiettivi indicati dallo Stato, sentite le regioni, operano nei seguenti settori: a) igiene e sanità veterinaria; b) sorveglianza epidemiologica; c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale, corretto rapporto insediamenti zootecnici e ambiente - insediamenti umani; d) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche da utilizzare per il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; e) farmacovigilanza veterinaria al fine di assicurare il supporto operativo all'azione del Servizio sanitario nazionale; f) controllo dei farmaci ad uso veterinario. 2. Nei programmi annuali di ricerca scientifica gli istituti zooprofilattici sperimentali elaborano ed applicano metodi alternativi all'impiego degli animali, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-16;190#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo