Art. 9
Programma contenitore
In vigore dal 3 mar 1994
1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, le indicazioni richieste dall', comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dall', lettera b), del presente regolamento devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore.
2. Il programma contenitore non può comprendere più di un programma sponsorizzato per ogni ora intera di trasmissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-9