Art. 5
Forme della sponsorizzazione radiofonica
In vigore dal 3 mar 1994
1. La sponsorizzazione di programmi radiofonici può esprimersi, oltre che nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell', in segnali acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi (cd.
"spot-jingles") accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell', i preannunci o inviti all'ascolto non sono soggetti a limite numerico per ciascun programma.
3. Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio è stato fornito dallo spon- sor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari. ln ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.
4. Fatto salvo quanto precisato nell', ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell' della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-5