Art. 10
Offerte fatte direttamente al pubblico
In vigore dal 3 mar 1994
1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, dalle disposizioni dell' del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.
2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano, le disposizioni dei commi 1 e 3 dell' della legge 6 agosto 1990, n. 223.
3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci o "break" pubblicitari, purchè questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e non devono determinare ambiguità sulle loro caratteristiche ed in particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità. L'offerta deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi quali il prezzo, le garanzie, le modalità della fornitura o della prestazione.
5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti, comprensiva delle sigle di apertura e chiusura.
6. È vietata l'offerta dei prodotti di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-10