Art. 8
Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche
In vigore dal 3 mar 1994
Prodotti del tabacco, superalcolici
medicinali, cure mediche
1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
2. Al fine di determinare quale sia l'"attività principale" ai sensi del comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, intendendosi per principale quella comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-8