Art. 13
Norme in materia di comunicazioni promozionali
In vigore dal 3 mar 1994
1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell' della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, in quanto compatibili, a tutte le forme di comunicazione considerate nell' del presente regolamento. Ad esse si applicano altresì il divieto di pubblicità subliminale e le altre disposizioni dettate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
2. Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all'.
3. Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-12-09;581#art-13