Art. 5

In vigore dal 12 gen 1994
1. La votazione indicata nei diplomi rilasciati fino all'anno accademico precedente all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque espressa in termini numerici, si intende matematicamente rapportata in centodecimi, con arrotondamento dei decimali per eccesso fino a 110 e lode. 2. A richiesta degli interessati le accademie di belle arti possono rilasciare, sulla base dei vecchi diplomi, nuovi certificati redatti secondo moduli conformi a quelli contenuti nell'allegato C che fa parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 settembre 1993 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993 Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 162
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