Art. 1
In vigore dal 12 gen 1994
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, che regola gli orari ed i programi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 244, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, applicativo dell'- bis della legge 6 agosto 1991, n. 244;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984, disciplinante in via permanente i corsi speciali delle accademie;
Considerato che in ragione dei nuovi insegnamenti complementari introdotti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992 nei piani di studio delle accademie di belle arti si rende necessario procedere ad una coerente revisione dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 e ad una nuova regolamentazione degli esami;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 22 settembre 1992;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 2145 del 30 settembre 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. A decorrere dall'anno accademico in corso all'atto di entrata in vigore del presente regolamento gli allievi delle accademie di belle arti, fermi restando gli esami annuali relativi alle materie fondamentali d'insegnamento previste dal regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, per essere ammessi agli esami di diploma dovrano aver superato almeno gli esami finali relativi:
a) a sette materie complementari, se iscritti al corso di pittura;
b) a otto materie complementari, se iscritti al corso di scultura;
c) a sei materie complementari, se iscritti al corso di decorazione;
d) a nove materie complementari, se iscritti al corso di scenografia.
2. Le votazioni relative alle materie di cui al regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 e alle materie complementari di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, vengono espressi in trentesimi dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativamente alle materie fondamentali e dell', comma 3, allegato B, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, relativamente alle materie complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-09-30;540#art-1