Art. 3

In vigore dal 12 gen 1994
1. Per essere ammesso agli esami relativi alle materie complementari l'allievo deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni della materie e se trattasi di materia di durata biennale, i due terzi sono riferiti a ciascun anno accademico. La frequenza deve essere certificata dal docente sulla base del registro delle presenze. 2. L'allievo deve sostenere gli esami relativi alle materie complementari nell'arco dei 4 anni del corso o nell'arco di 5 se ripetente. È, tuttavia, consentito sostenere gli esami relativi a non più di un quarto delle materie complementari nell'anno successivo con ciò stesso rinviando gli esami finali di diploma.
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