Art. 2

In vigore dal 12 gen 1994
1. Sulla base della media dei voti conseguiti nel corso degli studi dall'allievo negli esami annuali relativi a ciascuna delle materie fondamentali di cui al citato regio decreto n. 1239/1924 e dei voti riportati negli esami relativi a ciascuna materia complementare il voto di ammissione all'esame di diploma è determinato in centodecimi. 2. Gli esami di diploma consistono nella valutazione da parte della commissione di tre opere artistiche realizzate dall'allievo in relazione al corso frequentato (pittura, scultura, decorazione o scenografia) e di una tesi di carattere teorico elaborata dall'allievo medesimo su un tema attinente ad una delle materie fondamentali o complementari superate. I temi delle opere artistiche e quello relativo alla tesi sono assegnati all'allievo dal collegio dei docenti del corso entro il trentesimo giorno dall'inizio del 4 anno. 3. La commissione di diploma è presieduta dal direttore dell'accademia o da un docente di ruolo da lui delegato ed è composta, a secondo del corso frequentato dall'allievo, dal docente di pittura, di scultura, di decorazione o di scenografia, nonché dal docente della materia sulla quale verte la tesi. 4. La commissione, valutate complessivamente le tre opere e la tesi presentate dall'allievo, può elevare fino a 10 punti il voto di ammissione già determinato in centodecimi ai sensi del primo comma. Il voto di diploma viene così ad essere espresso in centodecimi, tenuto anche conto della eventuale elevazione. Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione agli esami di diploma con una votazione superiore a 100 la commissione può attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode.
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