Art. 4

In vigore dal 12 gen 1994
1. Il diploma accademico ed il relativo certificato sostitutivo sono rilasciati in moduli conformi a quelli contenuti rispettivamente negli allegati A e B che fanno parte integrante del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1993-09-30;540#art-4

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