Art. 5
Progetti ammessi al finanziamento
In vigore dal 24 feb 1994
1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di interesse nazionale da includere nei programmi operativi presentati conformemente alle disposizioni comunitarie di cui agli articoli da 1 a 4 che rispondono anche ai seguenti requisiti:
a) provenienza di tutta la materia prima da almeno tre regioni in misura significativa e con contratti di fornitura della materia prima stipulati con produttori agricoli al fine di garantire il miglioramento della situazione dei settori di produzione ed in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto;
b) ampiezza della rete di commercializzazione, valutata anche sulla base delle produzioni lavorate rapportate a ciascun settore produttivo;
c) situazione finanziaria definibile dal volume del fatturato degli ultimi tre anni e dalla positività del relativo risultato di esercizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-5