Art. 2
Requisiti dei progetti
In vigore dal 24 feb 1994
1. Sono inseriti nei programmi operativi i progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;
b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;
c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni;
d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;
e) contribuiscano al miglioramento della qualità, della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-2