Art. 2

Requisiti dei progetti

In vigore dal 24 feb 1994
1. Sono inseriti nei programmi operativi i progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica; b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine; c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni; d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli; e) contribuiscano al miglioramento della qualità, della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-2

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