Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 24 feb 1994
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
Considerato che l'art. 9 del predetto regolamento prevede una partecipazione finanziaria della C.E.E. ai programmi operativi che raggruppano i singoli progetti;
Vista la decisione della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990 che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.;
Viste le decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991 che hanno approvato i piani settoriali, elaborati ai sensi dell' del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Considerata la necessità di determinare criteri e modalità di valutazione dei progetti da inserire nei programmi operativi a carattere nazionale ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 916 del 3 maggio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Disposizioni generali
1. I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-1