Art. 4

Priorità ed esclusioni

In vigore dal 24 feb 1994
1. Sulla base della decisione della Commissione C.E.E. n. 90/342 del 7 giugno 1990 le priorità e le esclusioni concernenti tutti i settori sono: a) è accordata la priorità ai seguenti investimenti: 1) investimenti che comportano una quota considerevole di innovazione tecnologica o volti al conseguimento di prodotti nuovi; 2) investimenti che mirano a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati; 3) investimenti che mirano a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di traformazione, condizionamento, immagazzinamento o di commercializzazione; 4) investimenti che comportano un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie per ognuna delle fasi summenzionate e cioè dalla raccolta alla commercializzazione; b) sono esclusi i seguenti investimenti: 1) investimenti concernenti la fabbricazione di prodotti traformati pe i quali non sia possibile dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato potenziali realistici; 2) investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti congelati o surgelati a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-4

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Priorità ed esclusioni (Art. 4 Regolamento recante i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale ammessi al cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90.) — Testo vigente | Portale Normativo