Art. 7

Disposizioni finali

In vigore dal 24 feb 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 maggio 1993 Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1994 Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 28
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