Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 24 feb 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 maggio 1993
Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1994
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-05-03;594#art-7