Art. 6
Banda base
In vigore dal 12 mar 1993
1. Le caratteristiche all'ingresso e all'uscita della banda base, sono le seguenti:
a) velocità di cifra:
704 kbit/s (Più o Meno) 50 ppm (parte per milione);
2048 kbit/s (Più o Meno) 50 ppm;
4 x 2048 kbit/s (Più o Meno) 50 ppm;
8448 kbit/s (Più o Meno) 30 ppm;
b) codice: HDB3;
c) impedenza:
120 ohm bilanciati o 75 ohm sbilanciati per 704 kbit/s, 2048 kbit/s e 4 x 2048 kbit/s;
75 ohm sbilanciati per 8448 kbit/s;
d) livelli: deve essere accettato un segnale numerico avente livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm. Tale segnale deve essere accettato anche se attenuato fino a 6 dB, alle frquenze di:
352 kHz per 704 kbit/s;
1024 kHz per 2048 kbit/s e per il 4 x 2048 kbit/s;
4224 kHz per 8448 kbit/s,
per la presenza dei cavi di interconnessione per i quali si assume una caratteristica attenuazione/frequenza secondo la radice quadrata di f;
e) attenuazione di riflessione: per le velocità di cifra 2048, 4 x 2048 e 8448 kbit/s deve rientrare nei valori sotto indicati:
Banda di frequenza corrispondente Attenuazione alla percentuale della velocità di
di cifra nominale riflessione -- --
da 2,5%al 5% della velocità di cifra maggiore o uguale di 12 dB; da 5% al 100% della velocità di cifra maggiore o uguale di 18 dB; da 100% al 150% della velocità di cifra maggiore o uguale di 14 dB; per la velocità di cifra 704 kbit/s tale attenuazione deve essere maggiore o ugale di 14 dB nella banda di frequenze 35,2 (compreso) 1160 kHz;
f) impulsi positivi e negativi: debbono rispettare le maschere di cui alle allegate figure 2, 3, 4 valide per livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm.
2. Le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo, operante sul segnale di banda base, che renda casuale la sequenza di bit in trasmissione e che ripristini la sequenza originaria di bit in ricezione (scrambler/descrambler).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-01-21;43#art-6