Art. 1
Oggetto delle regole
In vigore dal 12 mar 1993
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 1 marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1985;
Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, che ha ratificato la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, con allegato il regolamento delle radiocomunicazioni nel quale è definito lo statuto di servizio secondario;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
Considerata la necessità di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio per il servizio fisso, operanti nella gamma 17,3-17,7 GHz, che fruisce dello statuto di servizio secondario;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri GM/69698/4216DL/CR dell'11 dicembre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Oggetto delle regole
1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per collegamenti in ponte radio per il servizio fisso per esclusivo uso privato, operanti nella gamma 17300-17700 MHz. In tale gamma i collegamenti fruiscono dello statuto di servizio secondario.
Le regole stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali numerici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-01-21;43#art-1