Art. 4
Canale di radiofrequenze
In vigore dal 12 mar 1993
1. Il canale di radiofrequenze è l'insieme delle due bande RF rel- ative ai due sensi di trasmissione.
2. Il distanziamento in frequenza tra portanti in trasmissione e in ricezione dello stesso canale è pari a 230 MHz, indipendentemente dalla velocità di cifra di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-01-21;43#art-4