Art. 3
Banda di radiofrequenze
In vigore dal 12 mar 1993
1. La banda di radiofrequenze utilizzata è quella relativa ad un senso di trasmissione.
2. La larghezza di banda di radiofrequenze, per le velocità di cifra sottoindicate, deve essere:
1 MHz, in isopolarizzazione per 704 kbit/s;
2 MHz, in isopolarizzazione per 2048 kbit/s;
8 MHz, in isopolarizzazione per 8448 o 4 x 2048 kbit/s.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1993-01-21;43#art-3