Art. 8
In vigore dal 16 dic 1992
1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al fine di assumere informazioni sui contribuenti per i quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi.
2. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, previa verifica che il contribuente sia compreso negli elenchi di cui ai precedenti , metteranno a disposizione il personale necessario per fornire gratuitamente, informazioni inerenti:
A) situazioni anagrafiche;
B) situazioni reddituali quali: dichiarazioni presentate, possesso di autovetture, imbarcazioni o aeromobili, iscrizioni a camere di commercio o ad ordini professionali, partecipazioni in società;
C) situazioni patrimoniali quali atti di compravendita, successioni o locazioni relativi a beni immobili o a beni mobili registrati.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura forniranno, gratuitamente, i dati del registro delle ditte.
4. Gli uffici di cui ai commi precedenti forniranno altresì, gratuitamente, le certificazioni di propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 settembre 1992
Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 366
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