Art. 3
In vigore dal 16 dic 1992
1. Elenchi analoghi a quelli di cui al precedente devono essere appositamente predisposti per gli altri enti impositori e trasmessi, dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, alle intendenze di finanza territorialmente competenti, entro il termine e con le medesime modalità di cui al precedente .
2. I concessionari acquisito il visto di conformità all'originale presso le intendenze di finanza, provvedono ad inviare copia all'ente impositore competente e trattengono l'altra per gli adempimenti di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-09-01;465#art-3