Art. 7
In vigore dal 16 dic 1992
1. Per i coobbligati che si sono avvalsi della definizione agevolata anche limitatamente alle somme direttamente a loro carico, ricomprese in una stessa domanda di rimborso o di discarico, resta ferma la solidarietà dell'intero carico tributario con il debitore principale nei casi in cui essa sussista.
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