Art. 4
In vigore dal 16 dic 1992
1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il 20 ottobre 1992, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, su supporto magnetico, al Servizio centrale della riscossione - Centro informativo, i dati relativi ai contribuenti compresi nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata e le somme riscosse.
2. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.
3. Il Servizio centrale della riscossione provvede a rendere pubblici i dati di cui al comma 1 secondo le modalità previste dall'art. 69, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
4. Gli stessi dati vengono altresì trasmessi dal Ministero delle finanze alle competenti commissioni parlamentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-09-01;465#art-4