Art. 2
In vigore dal 16 dic 1992
1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, entro il 20 ottobre 1992, in duplice copia, alle intendenze di finanza territorialmente competenti un elenco delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi.
2. Gli elenchi di cui al precedente comma 1 devono indicare i sottoelencati elementi:
a) dati anagrafici, residenza e numero di codice fiscale del contribuente;
b) numero e data di presentazione delle domande di rimborso o di discarico;
c) data di emissione del ruolo;
d) l'importo iscritto a ruolo ancora dovuto per il quale è prevista la ripresa degli atti esecutivi.
3. Un esemplare dell'elenco di cui al comma 1, deve essere restituito, debitamente vistato dalla competente intendenza di finanza, al concessionario cui compete l'espletamento degli adempimenti previsti al successivo .
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