Art. 5

In vigore dal 13 ott 1992
1. I pannelli di cui all', comma 1, del presente decreto, devono essere installati nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali: a) i pannelli possono essere amovibili, purchè la loro installazione risulti stabile e sicura; b) i pannelli per le segnalazioni anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice agricola; i pannelli, per quanto più possibile, devono essere posti in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo; c) i pannelli per le segnalazioni laterali degli ingombri a sbalzo devono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso; d) l'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli non deve risultare superiore a 2,20 m; e) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, nè costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte sulla quale sono applicati. 2. Gli ingombri laterali a sbalzo dovuti alle attrezzature che superino la sagoma della trattrice, devono essere segnalati con i pannelli rettangolari di cui alle figure 2A, 2B, 3A, 3B sia nella parte anteriore che posteriore dell'ingombro stesso. 3. Nel caso in cui gli ingombri a sbalzo laterali si ripetano anteriormente e posteriormente, sarà sufficiente segnalare tali ingombri solo sulla parte anteriore dell'attrezzatura montata anteriormente e sulla parte posteriore dell'attrezzatura montata posteriormente. 4. La segnalazione dell'attrezzatura sporgente deve essere realizzata di norma mediante due pannelli installati secondo le configurazioni B) e C) in modo da risultare per quanto possibile simmetrici. 5. Qualora la conformazione o la larghezza dell'attrezzatura sia tale da non permettere l'apposizione dei due pannelli di cui al comma precedente, potrà essere usato il solo pannello quadrato di figura 1. Le segnalazioni devono essere apposte quanto più possibile in prossimità degli estremi longitudinali e trasversali dell'attrezzatura rispetto alla sagoma della trattrice agricola isolata. 6. Se la sporgenza longitudinale ha una lunghezza superiore al 40% della trattrice rispetto alla sua sagoma in pianta, detta sporgenza deve essere altresì segnalata con i pannelli laterali (fugure 2A e 2B) posti su entrambi i lati. 7. Qualora l'attrezzatura longitudinale posteriore determini una lunghezza eccezionale del complesso ed abbia dimensioni trasversali inferiori a 1,20 m, sulla sua estremità potrà essere ammessa l'applicazione del solo pannello di cui all'art. 69- bis del testo unico relativo alle macchine agricole eccezionali. 8. I pannelli di figure 2A e 3A devono essere posti sul lato sinistro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice, i pannelli di figure 2B e 3B devono essere posti sul lato destro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice.
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