Art. 4

In vigore dal 13 ott 1992
1. I pannelli di cui all', comma 1, devono essere approvati secondo le modalità già previste dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, nelle dimensioni relative al precedente . 2. I pannelli devono essere muniti di almeno 4 fori, uno per angolo, per la loro apposizione sulle attrezzature e/o sul veicolo.
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