Art. 1
In vigore dal 13 ott 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale viene approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;
Vista la legge 16 ottobre 1984, n. 719;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, 30 giugno 1988, n. 388 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 5 settembre 1988, n. 208), relativo a "pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione di veicoli pesanti e lunghi";
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 399, sulle "Norme sulla circolazione delle trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato" che:
con l', comma 1, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 69- bis un ulteriore art. 69- ter nel quale, tra l'altro, si stabilisce l'obbligo di dotare gli ingombri a sbalzo delle attrezzature portate o semiportate di pannelli di segnalazione;
con il comma 2 dello stesso demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione dell'apposito decreto applicativo per i pannelli sopracitati;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL.VAR. 5/41-81 del 18 maggio 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Per attrezzature di tipo portato o semiportato si intendono le attrezzature per lavorazioni agricole sopportate rispettivamente, in modo integrale o parziale, dalla trattrice agricola; esse possono essere collocate in posizione laterale, anteriore o posteriore.
2. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente specificato, con la parola "attrezzatura" o "attrezzo" si intende indifferentemente una attrezzatura di tipo portato o semiportato che presenti sporgenze, rispetto alla sagoma della trattrice, nelle condizioni di circolazione stradale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-06-19;391#art-1