Art. 2

In vigore dal 13 ott 1992
1. Gli ingombri a sbalzo che eccedono la sagoma della trattrice non zavorrata, e che derivano dalle attrezzature di lavoro, debbono essere segnalati longitudinalmente e/o trasversalmente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti, posti secondo le prescrizioni di seguito elencate. 2. Ai fini del presente decreto per sagoma in pianta s'intende quella individuata dalla traccia a terra dei piani verticali, paralleli agli assi longitudinali e trasversali del veicolo, tangenti alle parti più esterne della trattrice isolata senza zavorra e senza sollevatori.
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