Art. 7
In vigore dal 13 ott 1992
1. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, è fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, sprovviste dei pannelli approvati o installati in modo difforme dalle disposizioni del presente decreto.
2. Ai trasgressori del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 69- ter del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 1992
Il Ministro dei trasporti BERNINI
Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 339
Storico versioni
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