Capo I
Art. 7
In vigore dal 28 feb 1993
1. L'accesso a profili professionali della 5a qualifica funzionale dell'area supporto tecnico, individuati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, con esclusione del profilo di capo officina disciplinato al precedente , avviene attraverso il superamento di un corso di specializzazione o di qualificazione.
2. Il corso di specializzazione o di qualificazione si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30.
Storico versioni
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